(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2016) (Omissis); IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni dell'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) 1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006; dopo le parole: «favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialita' individuali» sono inserite le seguenti: «, con particolare attenzione alla crescita emotiva e relazionale attraverso anche la continuita' del progetto pedagogico con i nidi d'infanzia e con gli altri servizi del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.». 2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, che sono informati compiutamente sulle attivita'». 3. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «della specialita' trentina,» sono inserite le seguenti: «la conoscenza degli usi, dei costumi e delle tradizioni trentine nonche'». 4. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza». 5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti: «f-bis) favorire la conoscenza della storia e dell'Europa; f-ter) garantire anche alle scuole paritarie l'inserimento nell'attivita' di formazione continua e aggiornamento;». 6. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: «a-bis) le misure di raccordo tra scrolla dell'infanzia e scuola primaria, per agevolare, in un'ottica di continuita', la transizione dei bambini;». 7. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti: «f-bis) il potenziamento del sistema di orientamento, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola-universita'; ai fini di migliorare gli strumenti di orientamento, secondo criteri e modalita' stabiliti dalla giunta provinciale, sono resi noti in forma statistica gli esiti scolastici delle istituzioni scolastiche e formative: f-ter) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per valorizzarne le competenze professionali; f-quater) il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione professionale, anche in relazione alla collaborazione in ambito didattico.».