(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 9  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2016) 
 
  (Omissis); 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Integrazioni dell'art. 2 della legge provinciale 
      7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) 
 
  1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale
sulla scuola 2006; dopo  le  parole:  «favorendo  lo  sviluppo  delle
competenze  e  delle  potenzialita'  individuali»  sono  inserite  le
seguenti: «, con  particolare  attenzione  alla  crescita  emotiva  e
relazionale attraverso anche la continuita' del  progetto  pedagogico
con i nidi d'infanzia e con gli altri servizi del sistema dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia.». 
  2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 2  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole:  «,  che  sono
informati compiutamente sulle attivita'». 
  3. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale
sulla scuola 2006, dopo le parole: «della specialita' trentina,» sono
inserite le seguenti: «la conoscenza degli usi, dei costumi  e  delle
tradizioni trentine nonche'». 
  4. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 2  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, rafforzando
nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza». 
  5. Dopo  la  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti: 
  «f-bis) favorire la conoscenza della storia e dell'Europa; 
  f-ter)  garantire  anche  alle   scuole   paritarie   l'inserimento
nell'attivita' di formazione continua e aggiornamento;». 
  6. Dopo  la  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  2  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: 
  «a-bis) le misure di raccordo tra scrolla  dell'infanzia  e  scuola
primaria, per agevolare, in un'ottica di continuita', la  transizione
dei bambini;». 
  7. Dopo  la  lettera  f)  del  comma  2  dell'art.  2  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti: 
  «f-bis) il potenziamento del sistema di orientamento, anche ai fini
del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento  per
le  transizioni  scuola-lavoro  e  scuola-universita';  ai  fini   di
migliorare gli strumenti di orientamento, secondo criteri e modalita'
stabiliti  dalla  giunta  provinciale,  sono  resi  noti   in   forma
statistica gli  esiti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  e
formative: 
  f-ter) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento
degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
e paritarie, per valorizzarne le competenze professionali; 
  f-quater) il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito
del sistema educativo d'istruzione e formazione professionale,  anche
in relazione alla collaborazione in ambito didattico.».